I lavoratori – statali e privati – faranno meglio a prendere carta e penna. Da gennaio, infatti, cambieranno molte cose in ambito malattia sul lavoro e visite fiscali. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Aria di cambiamenti per i dipendenti pubblici e privati: da gennaio 2017 sono previste molte novità in merito alle assenze per malattia e ai relativi controlli del medico fiscale. La prima ha a che fare proprio con le tempistiche: i controlli scatteranno sin dal primo giorno di assenza e i lavoratori assenti potranno aspettarsi subito l’arrivo del medico fiscale inviato d’ufficio. Le fasce di reperibilità restano più o meno invariate: 10-12 e 17-19 per i dipendenti del settore privato, 9-13 e 15-18 per i dipendenti pubblici. In determinati casi, ovviamente, si è esonerati dalla reperibilità: eventuali ricoveri, patologie gravi che richiedono cure salvavita, infortunio sul lavoro, malattie correlate a una percentuale di invalidità.
Il proprio medico potrà sottoscrivere un esonero dalla reperibilità contrassegnando il certificato con la lettera E: ciò potrà accadere in caso di depressione, cefalea o patologie simili, per le quali la permanenza in un luogo chiuso potrebbe rivelarsi un ostacolo alla guarigione. Ricevere una visita fiscale inibirà nuovi controlli per l’intero periodo di prognosi. In caso di ricaduta, invece, si potrà ricevere una nuova visita. In caso di assenza ingiustificata ad un controllo, si è tenuti a giustificarsi entro 15 giorni. Qualora l’assenza resti ingiustificata, si perderà il 100 per cento della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia (eccezione fatta per eventuali convocazioni nell’ambulatorio Asl: il medico potrà comprovare lo stato di malattia e far recuperare la retribuzione).
Comunicare la propria assenza dovrà precedere il turno di lavoro di diverse ore per i contratti collettivi di telecomunicazioni, terziario e commercio, turismo, gomma / plastica, carta, tessile /abbigliamento / confezioni, grafica / editoria, alimentare. Nello specifico, bisognerà avvertire entro 2 ore dall’inizio del turno per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto, entro 4 ore per le aziende di autotrasporto, legno / arredamento, chimica, calzature. Più flessibilità (la comunicazione deve pervenire entro il primo giorno di assenza) per i dipendenti delle aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica. Per ottenere il certificato occorre recarsi dal proprio medico curante (o, in sua assenza, dalla guardia medica o da un altro professionista convenzionato col servizio sanitario nazionale) entro 48 ore dal verificarsi della patologia. Sarà lui a inviare il certificato telematico all’Inps con diagnosi, prognosi e indirizzo di reperibilità del dipendente.
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